Le prime forme organizzate di Polizia Urbana a tutela del rispetto dell’ordine pubblico si possono far risalire all'epoca dei romani. Prima con Ottaviano Caio, che nel 27 a.C istituisce le Cohortes Urbanæ e la Militia Vigilum con il compito di vigilare sugli ingressi in città, sulle merci e sull’ordine pubblico; poi con l’Imperatore Cesare Augusto, che nel 29 d.C. istituisce cinque Coorti (sciolte nel 312 d.C da Costantino) con il compito di mantenere l'ordine durante le ore notturne, difendere le mura della città dagli attacchi esterni, spegnere eventuali incendi.
Il loro Comandante (Praefectus Vigilum) coordinava gli uomini ed esercitava funzioni giurisdizionali. Durante il feudalesimo (IX secolo) abbiamo invece alcune forme di polizia legate al feudatario, che le incaricava di far rispettare la sua volontà e di riscuotere i tributi. In seguito, tracce di organi di vigilanza assimilabili alla Polizia Locale e dipendenti dall’Amministrazione della città, le troviamo nella Repubblica di Venezia del 1274, dove appare “Il Collegio dei Signori della notte”, nato per reprimere criminalità e prostituzione; a Torino nel 1360 con i Civich; a Pisa durante il Granducato di Toscana.
Ma è dalla fine dell’800 che si diffonde la necessità di avere un Corpo di Guardie dipendenti dai Sindaci e inquadrate nei Regolamenti Comunali. Con lo Statuto Albertino del 1849 (art.76) “è istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge… volta a garantire godimento della cosa pubblica, la salute e la sicurezza alla popolazione.” Il Regio Decreto 10 giungo 1852 fissa invece le prime norme per il servizio di Guardie Municipali, determinandone il numero, le competenze e gli obblighi.
A Genova nel 1853 nasce il Corpo della Guardie Municipali; a Milano il 4 ottobre 1860 nasce la Pubblica Sorveglianza Urbana, i cui 50 agenti sono soprannominati Ghisa, dai cittadini; a Torino, nel 1861, vengono istituiti i Drappelli di Guardie Municipali. Il Regno di Sardegna, con le leggi di Pubblica Sicurezza del 1859, attribuisce alle guardie municipali funzioni in materia di pubblica sicurezza. Raggiunta l'unità d'Italia, questo modello venne esteso anche al resto dei territori annessi, nei quali, esistevano già i corpi delle Guardie Civiche.
Una vera e propria legge interamente dedicata alla Polizia Municipale arriva con Francesco Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, che, nel quadro dei suoi progetti di legge volti a riformare tutta l'amministrazione, nel 1887 riesce a far passare un disegno di legge col quale si dà facoltà ai singoli Comuni di chiedere che la Polizia Municipale sia affidata alle proprie Guardie Civiche.
Il primo importante riconoscimento alle funzioni delle “guardie di città” lo abbiamo con Giovanni Giolitti, allora Ministro dell’Interno, attraverso l’ R.D. n°690 del 1907, c.d. Testo Unico della legge sugli Ufficiali ed Agenti di P.S., in cui all’art.18 viene riconosciuta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
Dai primi del '900, a seguito della "Riforma Ricasoli" i corpi delle Guardie Civiche assunsero più spesso la denominazione di Vigili Urbani, termine con il quale vennero identificati fino all'approvazione della Legge 07 marzo 1986 n° 65, con la quale assunsero la denominazione odierna di Agenti di polizia municipale.
Nel 1948 la Polizia Locale trova un suo spazio nella Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 117, che demanda alle Regioni la disciplina della polizia urbana e rurale. La disciplina dei "Vigili" dipendeva dai Prefetti, mentre il servizio è disposto dai Questori delle Province - R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 -, di conseguenza, per molti anni il "Vigile", pur dipendendo dai Comuni, viene impiegato con modalità e scopi che non rispondono alle reali necessità del territorio.
Alla fine degli anni ‘70 il Corpo apre alle donne e viene modificato il nome da Vigili Urbani in Polizia Municipale e in seguito in Polizia locale. La prima svolta decisiva viene attuata dal D.P.R. n°616 del 1977 con il quale viene decentrata ai Comuni, in ossequio al dettato costituzionale, la competenza amministrativa in merito alla Polizia Locale. All’art.18 si stabilisce che “le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.”
Per ottenere una Legge Quadro Nazionale dobbiamo attendere il 1986 e la L. 7 marzo 1986 n. 65. Questa legge è tutt’oggi la fonte principale dell’intera disciplina normativa della Polizia Locale, insieme alle rispettive leggi regionali specifiche che ne disciplinano la formazione degli appartenenti, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado, le caratteristiche dei mezzi e gli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi.
Restano esclusi dalla disciplina della legge regionali le armi e tutti gli strumenti atti a offendere o finalizzati all'offesa, che sono soggetti ad approvazione della Commissione consultiva centrale per le armi, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e autorizzati dal Ministro dell'interno.
Al Sindaco compete vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale/locale e impartire le direttive a tal fine necessarie, spettando al Comandante del Corpo o Servizio (il Corpo viene istituito solo in presenza di almeno sette operatori) l'addestramento e l'impiego tecnico/operativo degli appartenenti.