IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI

La normativa paesaggistica della Regione Lombardia (Parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale) prevede che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano sottoposti a valutazione paesaggistica, applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045. Fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica per i quali valgono le procedure dettate dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e dalla Legge Regionale 11/03/2005, n. 12.

Il progettista deve determinare l'entità dell'impatto paesistico che può risultare inferiore o superiore alla soglia di rilevanza e alla soglia di tolleranza;     

  • se l’impatto del progetto non supera la soglia di rilevanza: è automaticamente accettabile sotto il profilo paesaggistico
  • se l’impatto del progetto supera la soglia di rilevanza è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: i procedimenti edilizi devono quindi essere corredati da apposita valutazione  .

Il giudizio di impatto paesistico può essere positivo, neutro o negativo ed è espresso dall'ente, che può avvalersi anche del parere della commissione del paesaggio o della commissione edilizia. L'eventuale richiesta di parere alla commissione non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso o per l'inizio dei lavori.

Nella Modulistica (vedasi riquadro sottostante) potrete trovare la domanda per la valutazione di impatto paesistico ed il modello di Esame di impatto paesistico (da allegare alle pratiche edilizie).

Nella sezione di Esame di impatto paesistico sono presenti il modello tipo e la documentazione relativa ai casi di possibile esclusione.

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Modulistica

<p>__________________________________________________</p> <p>Si allega la delibera che precisa i casi ....

Regolamenti

REGOLAMENTO Il regolamento edilizio comunale disciplina, in conformità alla L.R. 12/05, alle altre leggi in materia ....