REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI - CREDITI EDILIZI
Registro delle cessioni dei diritti edificatori ai sensi dell'art.11 comma 4 della L.r. 12/2005 (Rif. Delibera di Consiglio comunale n.56/2014)
L'art. 11 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, (Legge per il governo del territorio) affronta i temi della compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica, precisando che “… sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche in permuta con aree…”. Il successivo comma 3 stabilisce che alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo.
Con Delibera di Consiglio Comunale n.56/2014 è stato approvare il modello di “Certificato di credito edilizio” e di “Registro dei crediti edilizi” (quest’ultimo da intendersi quale registro delle cessioni dei diritti edificatori ai sensi dell’art.11 comma 4 della L.R. n.12/2005).
Il “Registro dei crediti edilizi” (cartaceo e digitale) non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa in quanto i diritti edificatori sono liberamente commerciabili ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. 12/05 e dell’art. 2643 n. 2-bis) dal Codice Civile.
Per ogni annotazione su detto registro il Dirigente del servizio competente provvederà a rilasciare all’avente titolo, in un unico esemplare, apposito certificato attestante l'attribuzione dei diritti edificatori (certificato di credito edilizio).
Il rilascio del certificato dei diritti edificatori è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita con apposito atto deliberativo, secondo le tariffe previste per i certificati e le attestazioni in materia urbanistica-edilizia.
Delibera di Consiglio Comunale 56/2014
Registro crediti edilizi alla data del 27.03.2023