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CEMENTI ARMATI - SISMICA - OPERE STRUTTURALI - VALUTAZIONE DI SICUREZZA

La sezione riporta le procedure, le informazioni e tutto quanto necessario relativamente alla denuncia, al deposito sismico, alla certificazione di sopraelevazione e al collaudo delle opere strutturali.

Tramite il portale del Comune di Parabiago si può procedere al deposito delle pratiche:

https://www.parabiago.cportal.it/

 

Si precisa che il deposito sismico del progetto è valido anche agli effetti della "Denuncia dei lavori" di cui all'art. 65 del D.p.r. 380/01 (Denuncia Cementi armati e struttura metallica), se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dallo stesso articolo.

 

A seguito dell'entrata in vigore delle NTC 2018 occorrerà procedere alla Valutazione della Sicurezza sui fabbricati esistenti in caso di  opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

 

Valutazione della sicurezza

Le NTC 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio (vedasi questo link). L’inizio del capitolo 8 delle NTC (Nuove norme tecniche delle costruzioni) mostra i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione degli interventi sugli edifici esistenti in presenza di azioni sismiche.

Le NTC 2018 vanno a formulare l’introduzione: “La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali”.

Vengono poi riportati da subito gli obiettivi e funzioni di una valutazione di sicurezza; “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:

– l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
– l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
– sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi”.

Poi, come nelle NTC 2008, vengono esplicitate le condizioni per le quali sia obbligatorio procedere con una valutazione di sicurezza, aggiungendone una ulteriore. “La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
– riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
– danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
– provati gravi errori di progetto o di costruzione;
– cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
– esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
– ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al §8.4;
– opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”.

 “Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura. Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al §8.4, il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso.

Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:
– nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato;
– siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
– siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto”.

 

 

Si rimanda all'apposito riquadro (denominato "In questa pagina" e posto a lato destro del video in caso di utilizzo di pc, mentre nella parte sottostante in caso di utilizzo di dispositivo mobile) per ulteriori informazioni e dettagli (cementi armati, sismica, altre opere strutturali).
 

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