Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica - Piani di Recupero decorsi 3 anni da efficacia del P.G.T.
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL P.G.T. DECORSI TRE ANNI DALL'EFFICACIA
Si riportano di seguito i contenuti dell'atto n.Dtut 41/2016 relativo alle determinazioni conseguenti all'applicazione del P.G.T. decorsi tre anni dall'efficacia.
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Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale
Richiamati:
La delibera di Consiglio Comunale n°12 del 14.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018, di cui all’art. 151 del Testo Unico della legge sull’ordinamento locale approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;
Visto il Decreto del Sindaco n°38 del 28.11.2013 di attribuzione dell’incarico di direzione del Settore Tecnico con effetto dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;
Considerato che per il Comune di Parabiago l’armonizzazione dei sistemi contabili è entrata a pieno regime dall’esercizio 2015:
Considerato che il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul Burl (Bollettino Regione Lombardia) serie avvisi e concorsi n. 11 del 13-03-2013;
Considerato altresì che:
L’elaborato n. 9 del Piano delle Regole (PR.09 A-B-C) allegato al P.G.T. individua gli “Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica”;
l’art. 27 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole allegate al P.G.T. prevede che “….La Città Storica, che comprende i nuclei storici e gli edifici di interesse storico del tessuto urbano, oltre ai nuclei rurali di interesse storico, è d’interesse storico-ambientale per le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche, sia originarie che conseguenti al processo d’evoluzione. La stessa è definita “Zona di Recupero” ai sensi e per gli effetti del Titolo IV della Legge 5 agosto 1978 n° 457, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n° 765 e del DM n° 1444/68, è da ritenersi come “Zona A”, ovvero parte del territorio interessata da agglomerati urbani, che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.”
lo stesso art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole allegate al P.G.T. al punto “Ambiti di Recupero con incentivazione volumetrica” recita “…..La Tavola PR.09. – Assetto della Città Storica e dei nuclei rurali. Modalità e criteri di intervento, definisce come “Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica” quelle parti della Città Storica soggette a Piano di Recupero, regolato da apposita convenzione. In tal caso l’intervento, esteso all’intero comparto, deve essere coerente con le indicazioni e le modalità di intervento relative alla classe di intervento per gli edifici compresi all’interno del perimetro…….”;
Richiamato quanto disposto dall'art. 27 comma 4 (il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto e quinto per effetto dell'articolo 14 della legge n. 179 del 1992) della L. 457/78, secondo il quale “Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.”;
Richiamato altresì quanto disposto dall'art.28 della L. 457/78 “Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente”, secondo il quale l'individuazione di Piano di Recupero decade ad ogni effetto ove la delibera del Consiglio Comunale non sia assunta entro tre anni dall'individuazione (stessa); in tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma dell’articolo 27 della medesima legge 457/78;
Rilevato che le aree individuate come “Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica” risultano essere ricomprese nell’Ambito del Sistema Insediativo definito come “Città Storica” (individuata nell’elaborato PR.09 A-B-C del P.G.T. e normata dall’art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T.,) e che la stessa “Città Storica”, risulta poi essere articolata in “Tessuto storico consolidato”, “Edifici di interesse storico-architettonico, esterni al tessuto storico consolidato”, “Nuclei rurali di interesse storico”, con modalità di intervento differenti a secondo della classificazione del tipo di edificio e di spazio aperto (Edifici in classe A1, Edifici in classe A2, Edifici in classe A3, Altri edifici e spazi aperti);
Dato atto che ad oggi sono trascorsi oltre tre anni dalla delibera del Consiglio Comunale (efficacia 13-3-2013 del P.G.T.), che individuava gli ambiti assoggettati a Piano di Recupero (definito nel P.G.T. come “Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica” e regolamentati dall’art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole);
Considerato inoltre che il P.G.T. prevede ulteriori ambiti e aree che mutano di fatto la capacità edificatoria in funzione alla data di presentazione della proposta di intervento.
Rilevato in particolare che:
l’elaborato n. 4 del Piano delle Regole (PR.04 A-B) allegato al P.G.T. individua taluni ambiti quali “Aree di completamento volumetrico” all’interno dell’Ambito del Sistema Insediativo definito come “Città Consolidata”;
l’art 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole allegate al P.G.T. precisa che “All’interno del tessuto urbano consolidato, come evidenziato nell’elaborato PR.04 (A e B), sono state individuate una serie di aree prevalentemente non edificate, cui viene attribuita la medesima Capacità Edificatoria Massima di 0,60 mq/mq, da attuarsi con criteri diversi ed un meccanismo di riduzione a tempo, in relazione alla data di presentazione dei progetti di intervento. Nel caso delle “Aree di completamento volumetrico” individuate nell’elaborato PR.04 (A e B), la Capacità Edificatoria Massima, il cui raggiungimento è facoltativo, è così composta:- Uf = 0,44 mq/mq assegnato alla proprietà; - Uf = 0,16 mq/mq da acquisire secondo le modalità previste dall’art. 9, comma 14. La Capacità Edificatoria assegnata alla proprietà, così come indicato ai due comma precedenti, si riduce progressivamente secondo le seguenti modalità:- se la domanda edificatoria viene presentata dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del PGT, l’Uf assegnato alla proprietà si riduce da 0,44 a 0,34 mq/mq;- se la domanda edificatoria viene presentata dopo 36 mesi dall’entrata in vigore del PGT, l’Uf assegnato alla proprietà si riduce da 0,44 a 0,24 mq/mq………”;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Visti l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità.
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa
Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di dare atto che dalla data del 13/03/2016 - per effetto della decorrenza di tre (3) anni dalla data di efficacia del Piano di Governo del Territorio - risultano mutate talune modalità di intervento;
2. di ritenere di fatto decaduta l’individuazione degli “Ambiti di recupero con incentivazione volumetrica” ovvero di quelle parti della Città Storica soggette a “Piano di Recupero” (regolamentati dall’art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole);
3. di consentire, in assenza di tali strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero), tutti gli interventi che non siano in contrasto con le previsioni specifiche previste dallo strumento urbanistico ovvero ammettere gli interventi previsti in relazione alla classificazione del tipo di edificio-ambito (cfr. edifici in classe A1 – A2 –A3 – altri edifici e spazi aperti come individuati nell’elaborato PR.09 A-B-C del P.G.T. e normati dall’art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T.);
4. di dare atto della facoltatività di presentare proposte di Piano di Recupero - secondo le condizioni indicate tra le “prescrizioni particolari” dell’art. 27 - per tutte le aree ricomprese nella città storica, facendo comunque salvo tutte le limitazioni-prescrizioni previste e correlate alla classificazione particolare (A1, A2, A3, altri edifici e spazi aperti);
5. di ritenere di fatto non immediatamente operanti le “prescrizioni particolari” relative agli “Ambiti di Recupero con incentivazione volumetrica” come previste dalla parte conclusiva dell’art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., poiché subordinate alla sola ipotesi di cui al precedente punto 4;
6. di disporre che le indicazioni relative al perimetro degli “Ambiti di Recupero con incentivazione volumetrica” dovranno essere riportate nei certificati di destinazione urbanistica o atti equivalenti con la precisazione del periodo di efficacia, salvo nuova deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi della L.457/78) oppure sino all’adozione di eventuale Variante del P.G.T. che diversamente preveda;
7. di dare atto che la capacità edificatoria degli ambiti ed aree individuate come “Aree di completamento volumetrico” risulta definitivamente assegnata (ai sensi dell’ art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole) e prevista pari a 0,24 mq./mq.=UF.;
8. di disporre che gli uffici competenti provvedano a dare adeguata informazione della presente determinazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale;
9. di dare atto che tale provvedimento non comporta impegno di spesa;
10. di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni di cui all’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.
11. di dare atto dell’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d’interesse conseguente alla presente determinazione ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.