Comunicato del 10 dicembre 2024
AGGIORNAMENTO IN TEMA DI ACCENSIONE FUOCHI: LA NUOVA NORMATIVA DEL GOVERNO REGOLAMENTA E SALVAGUARDIA I “FUOCHI STORICI” IN ITALIA
Secondo la legge n.152 del 7 ottobre 2024 “Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” entrata in vigore il 1 novembre 2024, non si applicano ai “fuochi storici” che caratterizzano le manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare, le limitazioni in materia di accensione di fuochi previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle norme in materia ambientale.
Nello specifico ci si riferisce all’art.9 Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare che al comma 2 sancisce: “L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
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L’Amministrazione comunale ricorda il divieto di autorizzare i falò anche per la ricorrenza di Sant'Antonio (disposizioni di Regione Lombardia)
L’Amministrazione Comunale, in previsione delle annuali richieste da parte della cittadinanza e/o attori sociali che chiedono di autorizzare falò tradizionali (es. Falò di Sant’Antonio), intende informare che la recente revisione normativa nazionale e regionale in tema ambientale e di limitazione dell’inquinamento atmosferico, impedisce alle amministrazioni comunali di rilasciare autorizzazioni per i falò tradizionali e in generale per le combustioni all’aperto, anche solo relativamente a residui vegetali, in particolare nei periodi invernali.
Citando Regione Lombardia: “In attuazione delle norme statali, Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite la delibera n. 2634 del 24 giugno 2024 (Allegato 5) prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto). Pertanto, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.”. Qui approfondimenti: Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali
SI ALLEGA SPECIFICA INFORMATIVA DI REGIONE LOMBARDIA